Regolamento Programmatico Comune
Agenti di Rappresentanza Fotografi

1) Premesse e natura del Regolamento Programmatico Comune

Questo testo costituisce la piattaforma comune su cui si basano le consuetudini contrattuali e comportamentali adottate dal Gruppo di lavoro Agenti Fotografi.
Il testo rappresenta il Codice di Autoregolamentazione a cui si uniformano le Agenzie nazionali di rappresentanza fotografi (e professionalità connesse) aderenti a TAU visual.
A tali norme si ispirano ed uniformano le regole contrattuali dettagliate che ciascun Agente, in forma autonoma, decide di applicare nei rapporti con la sua Clientela.

2) Definizioni.

All'interno del presente Documento Programmatico si fa riferimento a questi soggetti e a queste definizioni, qui riassunte per univocità interpretativa:

Agenti fotografi: è il gruppo interassociativo interno a TAU visual che riunisce gli Agenti di Fotografi Professionisti, e di professionalità parallele (postproduttori, stylist, illustratori, eccetera).
Il Gruppo interassociativo non è un'associazione a sé stante, ma un gruppo di specializzazione interno ad Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual.

Agente: Si intende la singola agenzia, aderente al gruppo, per l'individuazione di elementi operativi comuni, ma che conserva propria completa autonomia contrattuale e decisionale.

Fotografo: è il professionista rappresentato - in esclusiva o meno - dall'Agente, e le cui prestazioni professionali vengono coordinate, organizzate ed erogate nel quadro di tale rapporto di rappresentanza.

Committente: è l'agenzia pubblicitaria, l'editore, l'azienda diretta o, in qualsiasi forma, l'entità che commissiona attivamente la prestazione professionale del fotografo e dell'Agente.

Cliente: quando e se il committente agisca in nome e per conto di altri (ad esempio, agenzia pubblicitaria che gestisce operazioni promozionali per un cliente finale), si intende come Cliente l'utilizzatore finale delle immagini (fisse o in movimento) prodotte da Fotografo ed Agente, o comunque del frutto del lavoro di creatività coordinata sviluppata dal binomio professionale Fotografo / Agente congiuntamente o disgiuntamente.

Immagini: il prodotto ultimo scaturito dalla combinazione della creatività, della tecnica, del coordinamento, dell'organizzazione stilistica e logistica, e frutto del lavoro congiunto dei diversi professionisti che hanno collaborato alla versione finale. Si intendono per "immagini" tali prodotti visivi, semplici o compositi, in quanto fruibili visivamente, ed indipendentemente dalla forma con la quale tali immagini vengano proposte, trasmesse o mediate (quindi, sia immagini fisse che in movimento, su qualsiasi supporto o media).
Le fotografie ed i video che parteciperanno alla realizzazione del prodotto finito, essendone integrate o incluse con modifiche, vengono definite "contributi fotografici" o "contributi video".
Oggetto del contratto fra i diversi soggetti (Agente, Fotografo, Committente, Cliente) sono specifici diritti di utilizzo e diffusione delle immagini (diritti d'uso), e non la proprietà delle stesse. Laddove sia intento fra le parti trasferire la completa disponibilità delle immagini, queste saranno oggetto di una cessione di diritti senza limiti (buy out).

Allegato tecnico: Al Documento Programmatico può essere abbinato un allegato tecnico descrittivo delle definizioni di estensione dei diritti di utilizzo. Tale allegato - reso pubblico - rappresenta la base di riferimento congiunta per l'individuazione dei diritti delle immagini.
L'allegato tecnico è soggetto a verifica e revisione periodica per essere mantenuto aggiornato in relazione alle evoluzioni di media e canali di distribuzione.

3) Garanzie offerte dagli Agenti aderenti al Gruppo Agenti TAU visual

A garanzia della qualità ed affidabilità dei servizi di organizzazione e coordinamento offerti dalle strutture aderenti a TAU visual, ciascun Agente si impegna:

a) Alla completa trasparenza contrattuale e tariffaria nei confronti di Clienti e Committenti;
b) Al rispetto di chiari accordi con Fotografi ed altri professionisti rappresentati, gestiti o coordinati;
c) Alla garanzia della piena godibilità per Cliente e Committente dei diritti d'uso delle Immagini;
d) All'impegno esplicito ad adoperarsi nella scelta di soluzioni nell'interesse del Cliente e del Committente;
e) Alla garanzia del rispetto dei diritti di terzi, e della professionalità degli operatori coinvolti nelle produzioni.
f) Al rispetto delle norme di autoregolamentazione individuate dal presente Documento Programmatico, a garanzia di rapporti di libera concorrenza corretti e mai fuorvianti.

 4) Diritti di utilizzo delle immagini.
Le Immagini realizzate da Fotografo ed Agente vengono cedute al Cliente - eventualmente per tramite del Committente - alle condizioni e con le limitazioni che vengono specificate negli accordi contrattuali fra Agente e Committente.
Il trasferimento dei diritti a Committente e Cliente si intende perfezionato solo a completo saldo dei relativi fee professionali; se la programmazione media prevede un utilizzo delle immagini in tempi anteriori al completamento del saldo, tali utilizzi si intendono solo momentaneamente tollerati, ma non acquisiti.

5) Termini di pagamento.

Agente e Committente possono pattuire termini di pagamento in piena autonomia.
Gli Agenti aderenti al Gruppo Agenti accettano tuttavia differimenti di pagamento non superiori a sessanta giorni (con possibile deroga eccezionale a novanta giorni) - in rispetto alla vigente normativa.
Le penalità in caso di tardato pagamento possono essere pattuite di comune accordo fra Agente e Committente. In difetto di accordi espliciti, valgono le norme di legge previste espressamente dalla Legge.

6) Anticipi sulle lavorazioni.

Poiché le produzioni commissionate all'Agente comportano sempre l'accollo di costi diretti ed immediati all'Agente stesso, fatte salve le indicazioni su termini di pagamento ed emissione di buoni d'ordine, gli Agenti aderenti al Gruppo non accettano commissioni per produzioni laddove non sia pattuito il pagamento di un anticipo (fondo spese) da versarsi prima dell'inizio delle operazioni di shooting. L'ammontare di tale anticipo - fondo spese è determinato di volta in volta tramite accordo diretto fra le parti.

7) Emissione di buoni d'ordine.

Qualora il Committente e/o il Cliente prevedano, nella loro prassi operativa, l'emissione di un Buono d'Ordine dal quale discenda la possibilità di fatturare il lavoro, l'emissione di tale buono d'ordine deve avvenire entro 15 giorni dalla ricezione del consuntivo da parte del Committente, onde consentire la regolare fatturazione.
Gli Agenti non accettano commesse di lavoro che - con mero intento dilatorio volto ad aggirare il disposto delle norme di legge richiamate al punto 5 - tentino di fissare tempi di emissione dell'Ordine di Lavoro artificialmente dilatati.

8) Tariffe applicabili.

Ogni Fotografo, per tramite dell'Agente, ha piena facoltà di determinare le proprie tariffe sulla base degli elementi tipici della propria specializzazione e della propria collocazione di mercato.
L'Agente si impegna ad indicare con chiarezza costi dei diritti d'uso.

9) Trasparenza nelle rappresentanze.

Oltre a quanto indicato al punto 3 di questo Documento Programmatico, gli Agenti si impegnano a comunicare con trasparenza verso il mercato e la clientela i rapporti di rappresentanza in essere; nello specifico, si impegnano a descrivere apertamente l'esistenza eventuale di "linee" di creativi "junior" e "senior", e la natura del rapporto di rappresentanza curato per ciascun creativo.

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