Protocollo di Intesa per
Postproduzione Fotografica
Questo Protocollo di Intesa indica i tratti essenziali che il Postproduttore digitale (o il Digital artist, cioè l'autore di interpretazioni in postproduzione anche a connotato creativo) si impegna a rispettare, e quali garanzie, a sua volta, vengono concesse dal Cliente
Una trattazione più dettagliata degli argomenti considerati dal Protocollo è contenuta nell'apposito "Compendio di Postproduzione Digitale", distribuito dall'Associazione ai Soci TAU Visual, e reperibile a QUESTO LINK
1) Il Postproduttore che si accinga ad una lavorazione tecnica delle immagini trasmessegli dal Cliente si impegna a:
a) indicare una valutazione preventiva dei tempi necessari all'esecuzione del lavoro e, conseguentemente, una stima dei costi complessivi dell'intervento; poiché le lavorazioni possono rivelarsi di complessità differente da quanto valutabile in fase iniziale, è ammessa una tolleranza del 15% su tale stima.
b) indicare un termine ultimo (data ed ora) per la consegna del lavoro terminato nella sua prima fase.
2) Affinché le stime preventive descritte al punto 1 possano avere validità impegnativa per il Postproduttore, il Cliente, dal canto suo, garantisce che fornirà indicazioni chiare ed univoche sulle lavorazioni attese, fornirà i files con le modalità e le caratteristiche tecniche eventualmente concordate, e che la richiesta di lavorazione non subirà adeguamenti, integrazioni o modifiche in corso di lavorazione. Quando e se il Cliente, in corso di lavorazione, variasse qualsiasi elemento che aveva concorso ad individuare le stime preventive descritte al punto 1, queste non saranno più da ritenersi vincolanti fra le parti, ma solamente orientative.
3) Il Postproduttore si impegna a non diffondere a terzi i files originari ricevuti, ne’ le successive elaborazioni, in assenza di esplicito assenso scritto da parte del Cliente.
4) Il Postproduttore si impegna a chiarire ed a pattuire con il Cliente - prima dell'inizio delle lavorazioni - se i files sorgenti generati (a livelli aperti) delle lavorazioni di postproduzione saranno / non saranno consegnati al cliente al termine del lavoro dall'intervento del Postproduttore.
In ogni caso, il Postproduttore si impegna a indicare preventivamente le specifiche tecniche (formato, risoluzione, caratteristiche) dei files che verranno consegnati al termine, e degli usi che si intendono essere concessi (utilizzo incondizionato senza limiti, utilizzo senza limiti ma a determinate condizioni, utilizzo rivolto a specifiche destinazioni e/o durata).
5) Il Cliente si impegna a chiarire ed a pattuire con il Postproduttore - prima dell'inizio delle lavorazioni - se sarà / non sarà facoltà del postproduttore utilizzare alcune delle immagini oggetto di questa lavorazione come esempio di lavorazione tecnica, con questo intendendo la possibilità di includere alcuni esempi di lavorazioni nel proprio portfolio, sia off-line che on-line. In caso di inclusione delle immagini in portfolio come esempi di lavorazione, il postproduttore garantisce di attribuire correttamente i credit delle immagini all'eventuale terzo fotografo autore delle stesse, ed i riferimenti al Cliente finale.
6) Quando la richiesta di lavorazione avanzata dal Cliente avesse natura anche Creativa/Interpretativa, e non solo tecnica, il Cliente prende atto che - nell’affidare al postproduttore un compito creativo e non esclusivamente esecutivo - si affida alla sua competenza tecnica ed alla sua capacità interpretativa per una prestazione di natura intellettuale.
Si concorda che il Postproduttore, pur mantenendo autonomia creativa ed interpretativa, proporrà al Cliente committente una prima ipotesi e suggestione di lavorazione che, pur non rappresentando altro che una traccia indicativa, fornisca un’indicazione della strada espressiva intrapresa.
7) Nei casi descritti al punto 6), le elaborazioni creative ottenute dall’intervento (e, se necessario, le immagini di partenza) potranno essere incluse nel portfolio del postproduttore - sia off-line che on-line - come esempi di lavorazione, garantendo in ogni caso di attribuire correttamente i credit delle immagini al Cliente, al fotografo autore delle stesse e, se persona diversa, del Digital Artist autore degli interventi di postproduzione creativa.
Il diritto morale previsto dalla legge 633/41 (diritto alla menzione dell’autore) si applica in forma congiunta ad entrambe gli autori dell’immagine finale, e cioè al Fotografo ed al Postproduttore. I credits delle immagini, in qualsiasi loro utilizzo, riporteranno quindi l’indicazione:
(c) photo: nomedelfotografo / digital artist: nomedelpostproduttore - per Nomedelcliente
od altre indicazioni equivalenti.
8) Postproduttore e Cliente si impegnano a concordare congiuntamente il compenso dovuto a fronte delle lavorazioni richieste, ed a definire con chiarezza le modalità e tempi di corresponsione di tali compensi.
I diritti di utilizzo delle immagini lavorate non si intendono ceduti fino all'avvenuto completo saldo delle prestazioni connesse; se le dinamiche di lavorazione richiedono un utilizzo delle immagini in tempi antecedenti al saldo delle prestazioni per quanto pattuito, questo accadimento non implica tacito assenso all'utilizzo delle immagini, ma una semplice discrepanza temporale che in nessun modo altera gli elementi dell'accordo.
9) Ad estensione e miglior definizione di questo Protocollo d'Intesa le parti firmatarie possono rifarsi ai contenuti del "Compendio di Postproduzione Fotografica", reso disponibile su richiesta dall'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual ai suoi membri.
(COMPENDIO POSTPRODUZIONE - clicca qui)
Luogo e data
Firma del Postproduttore
Firma del Cliente
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